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Uscita autonoma degli alunni sotto i 14 anni: cosa prevede la legge 172/2017
Quando un alunno minore di 14 anni può uscire da scuola senza accompagnatore, chi lo autorizza e cosa cambia per il personale.
Aggiornato il 3 ottobre 2026
Cosa dice la norma
L’uscita autonoma è disciplinata dall’art. 19-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, inserito dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. La norma consente ai genitori, ai tutori e ai soggetti affidatari dei minori di 14 anni di autorizzare la scuola a lasciarli uscire autonomamente al termine dell’orario scolastico.
L’autorizzazione tiene conto dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, e si inserisce in un percorso educativo di autoresponsabilizzazione del minore.
Cosa devono valutare i genitori
- Il percorso: distanza, attraversamenti, traffico, illuminazione nei mesi invernali.
- L’autonomia del figlio: se conosce la strada e l’ha già percorsa da solo, come reagisce agli imprevisti.
- Gli orari: chi si trova a casa all’arrivo e cosa succede in caso di uscita anticipata o sciopero.
- Le istruzioni: cosa fare se qualcosa non va, chi chiamare, dove aspettare.
Queste valutazioni sono riportate nel modello di autorizzazione all’uscita autonoma come dichiarazioni dei genitori.
Effetti sulla vigilanza della scuola
Secondo la norma, l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. Perché funzioni davvero, chi controlla l’uscita deve sapere con certezza quali alunni sono autorizzati quel giorno. Un’autorizzazione revocata ma ancora presente nell’elenco cartaceo è il caso da evitare.
La scuola valuta le richieste secondo il proprio regolamento e il contesto. Se emergono elementi che rendono evidentemente non sicura l’uscita autonoma, è opportuno confrontarsi con la famiglia.
Trasporto scolastico
Il comma 2 dello stesso articolo riguarda l’uso autonomo del servizio di trasporto scolastico. L’autorizzazione dei genitori va rilasciata all’ente locale che gestisce il servizio, di solito il Comune, ed esonera dalla responsabilità connessa alla vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
La procedura a scuola, passo per passo
- I genitori compilano e firmano l’autorizzazione, a inizio anno o quando serve.
- La segreteria verifica che sia completa e la registra.
- Il personale all’uscita consulta l’elenco aggiornato degli alunni autorizzati.
- In caso di revoca, l’elenco viene aggiornato subito e la revoca resta tracciata.
Dal 2026 la raccolta può avvenire anche tramite ComUnica, il servizio della Piattaforma Unica del Ministero. ScuolaPass aggiunge la verifica in tempo reale all’uscita: ecco come si integrano.
Domande frequenti
Da che età un alunno può uscire da solo da scuola?
La legge non fissa un’età minima. L’art. 19-bis consente ai genitori di autorizzare l’uscita autonoma dei minori di 14 anni tenendo conto dell’età, del grado di autonomia e del contesto. Molte scuole indicano nel regolamento da quale classe la ammettono.
L’autorizzazione dei genitori solleva la scuola da ogni responsabilità?
La norma stabilisce che l’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. Resta importante che l’autorizzazione sia completa, firmata e conosciuta da chi controlla l’uscita.
Serve un’autorizzazione per gli studenti che hanno già 14 anni?
L’art. 19-bis riguarda i minori di 14 anni. Per gli studenti più grandi le modalità di uscita sono disciplinate dal regolamento d’istituto.
L’uscita autonoma vale anche per lo scuolabus?
Serve un’autorizzazione distinta. Il comma 2 dell’art. 19-bis prevede che i genitori possano autorizzare l’uso autonomo del trasporto scolastico, rilasciando l’autorizzazione all’ente locale che gestisce il servizio: l’esonero riguarda la vigilanza nella salita, nella discesa e nel tempo di sosta alla fermata.
L’autorizzazione si può revocare?
Sì, in qualsiasi momento e con effetto immediato, ad esempio se cambiano il percorso, le condizioni di sicurezza o il grado di autonomia dell’alunno.